Quando si riceve il bonus elettrico e gas?

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Quando si riceve il bonus elettrico e gas?

Quando si riceve il bonus elettrico e gas?

Bonus elettrico e gas – Dal 2022 la procedura di riconoscimento dei bonus sociali segue tempistiche e modalità differenti per i 3 servizi (elettrico gas e idrico) e per tipo di fornitura (diretta o indiretta).

In via ordinaria, successivamente alla presentazione della DSU da parte del cittadino, nei casi in cui l’ISEE del nucleo familiare ISEE rientri nelle soglie di accesso al bonus, il sistema impiega di norma circa 1 mese per:

  • individuare la fornitura diretta intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE (ove esistente);
  • effettuare le previste verifiche di ammissibilità sulla fornitura;
  • trasmettere agli operatori competenti i dati necessari per erogare il bonus in bolletta agli aventi diritto.

Il bonus deve essere applicato dagli operatori competenti nella prima fattura emessa successiva alla ricezione di tali dati. In ogni bolletta viene applicata la quota di bonus proporzionale al periodo di tempo al quale la bolletta fa riferimento.Dunque, l’effettiva applicazione del bonus in bolletta dipende dalla frequenza di fatturazione dell’operatore competente.

Ad esempio: il cittadino ha presentato la DSU il 5 maggio 2022. Il SII ha ricevuto a giugno da INPS le informazioni sul nucleo familiare che sono necessarie per effettuare le verifiche di ammissibilità all’agevolazione; se tali verifiche danno esito positivo, il SII ha trasmesso agli operatori competenti i dati necessari per procedere all’erogazione del bonus di norma entro in mese di giugno (es.: 15 giugno 2022). Se il distributore e il venditore competenti emettono le fatture mensilmente, il cittadino vedrà il bonus nella bolletta del mese di agosto (in quanto il venditore trasferirà il bonus al cliente finale nella prima fattura emessa successiva alla data di fatturazione del bonus da parte dell’impresa di distribuzione, che emette fattura su base mensile). Se, invece, il venditore competente emette fattura ogni 2 o 3 mesi, il cittadino vedrà il bonus applicato in bolletta a settembre (se frequenza di fatturazione è bimestrale) o a ottobre (se frequenza di fatturazione è trimestrale)

Limitatamente all’anno 2022, il valore soglia dell’ISEE di accesso ai bonus sociali elettrico e gas è stato elevato a 12.000 euro. Sono state inoltre introdotte modalità di riconoscimento straordinarie di questi bonus agli aventi diritto, con particolare riferimento alla decorrenza delle agevolazioni e alla loro durata:

per i nuclei familiari che, a seguito della presentazione di una DSU nell’anno 2022
hanno avuto un ISEE attestato di valore superiore a 8.265 euro e fino a 12.000 euro, che hanno meno di 4 figli a carico, che non risultano percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza e che abbiano diritto al bonus sociale elettrico e/o gas per l’anno 2022:

  • nel caso in cui nessuno dei componenti del nucleo familiare sia beneficiario di un bonus 2021 (ossia riconosciuto sulla base di una DSU presentata nell’anno 2021) della stessa tipologia (elettrico/gas) e ancora in corso di erogazione (ossia che viene ancora applicato in bolletta), le agevolazioni 2022 decorrono:
    • dal 1° aprile 2022, se la fornitura agevolabile risulta attiva a tale data (1° aprile 2022);
    • dalla data di attivazione della fornitura se, invece, la fornitura agevolabile è stata attivata dopo il 1° aprile 2022;
  • nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare sia beneficiario di un bonus 2021 della stessa tipologia e ancora in corso di erogazione, le agevolazioni 2022 decorrono in continuità dal giorno successivo al termine del corrispondente bonus sociale 2021;
  • in tutti i casi, le agevolazioni terminano il 31 dicembre 2022 (ad eccezione dei casi in cui vengano meno le condizioni che danno accesso al bonus e che comportano l’interruzione anticipata dell’agevolazione ai sensi della deliberazione 63/2021/R/com; ad esempio, per il bonus sociale gas, se la classe del misuratore supera la classe G6).

per i nuclei familiari che, a seguito della presentazione di una DSU nell’anno 2022 hanno avuto un ISEE attestato di valore non superiore a 8.265 euro e che hanno meno di 4 figli a carico oppure hanno avuto un ISEE attestato non superiore a 20.000 euro e che hanno almeno 4 figli a carico oppure sono titolari di Reddito o di Pensione di cittadinanza, e che abbiamo diritto al bonus sociale elettrico e/o gas per l’anno 2022:

  • nel caso in cui nessuno dei componenti del nucleo familiare sia beneficiario di un bonus 2021 della stessa tipologia (elettrico/gas) ancora in corso di erogazione, le agevolazioni 2022 decorrono:
    • dal 1° gennaio 2022, se la fornitura agevolabile risulta attiva a tale data (1° gennaio 2022);
    • dalla data di attivazione della fornitura se, invece, la fornitura agevolabile è stata attivata dopo il 1° gennaio 2022;
  • nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare sia beneficiario di un bonus 2021 della stessa tipologia ancora in corso di erogazione, le agevolazioni 2022 decorrono in continuità, a partire dal giorno successivo al termine del corrispondente bonus sociale 2021;
  • in tutti i casi, i bonus hanno una durata ordinaria pari a 12 mesi,(ad eccezione dei casi in cui vengano meno le condizioni che danno accesso al bonus e che comportano l’interruzione anticipata dell’agevolazione ai sensi della deliberazione 63/2021/R/com).

Operativamente, il SII avvierà nel mese di ottobre, terminati i necessari sviluppi informatici, le verifiche necessarie per il riconoscimento delle agevolazioni ai nuovi aventi diritto (ossia la ricerca di una fornitura intestata ad uno dei componenti del nucleo familiare ISEE e la verifica dei relativi requisiti di ammissibilità), procedendo in ordine cronologico in base alla data di presentazione della DSU.
Le DSU che il SII avrà ricevuto dall’INPS fino al mese di settembre incluso, che, di norma, sono le DSU presentate dai cittadini fino al mese di agosto 2022 incluso, saranno gestite dal SII entro il mese di novembre 2022.
Le DSU che il SII riceverà dall’INPS successivamente al mese di settembre, saranno invece gestite con le tempistiche ordinarie, descritte precedentemente.
Le somme già fatturate ed eccedenti quelle dovute sulla base dell’applicazione dei bonus saranno compensate (scontate) nella prima fattura utile emessa dal venditore successivamente alle verifiche di cui sopra o, qualora questo non sia possibile, tramite rimborso automatico entro tre mesi da tale fattura.

fonte: Arera

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